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Un breve audio per capire i tratti salienti delle sentenze della Corte costituzionale e il loro impatto sulla vita dei cittadini.
Tre minuti per conoscere meglio la Corte e il suo prezioso lavoro a tutela della Costituzione e dei diritti delle persone.

Sentenze in 3 minuti Corte costituzionale

    • Society & Culture

Un breve audio per capire i tratti salienti delle sentenze della Corte costituzionale e il loro impatto sulla vita dei cittadini.
Tre minuti per conoscere meglio la Corte e il suo prezioso lavoro a tutela della Costituzione e dei diritti delle persone.

    Suicidio assistito: la Corte ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato

    Suicidio assistito: la Corte ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato

    Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti
    (a) irreversibilità della patologia
    (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili
    (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale
    (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli
    devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza.
     Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 depositata oggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

    • 8 min
    Procreazione medicalmente assistita: il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione.

    Procreazione medicalmente assistita: il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione.

    La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità della previsione che, nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, stabilisce la irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo. La sentenza n. 161 del 2023 (redattore Luca Antonini) ha ritenuto non fondata la questione sollevata, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004. Tale norma rende possibile, per effetto della crioconservazione, la richiesta dell’impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l’originario progetto di coppia. Infatti, nel caso del giudizio a quo la donna aveva richiesto l’impianto dell’embrione crioconservato, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la separazione dal coniuge. Questo si è opposto ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre. Il giudice ha quindi sollevato la questione di costituzionalità in riferimento alla suddetta norma che stabilisce l’irrevocabilità del consenso.

    • 4 min
    Proroga concessioni balneari nella Regione Siciliana illegittima per violazione direttiva Bolkestein

    Proroga concessioni balneari nella Regione Siciliana illegittima per violazione direttiva Bolkestein

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 pubblicata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 36 della legge della RegioneSiciliana n. 2 del 2023 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che hanno previsto la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni balneari), nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.

    • 4 min
    Introdotta la valvola di sicurezza dell'attenuante di lieve entità del fatto per il reato di rapina

    Introdotta la valvola di sicurezza dell'attenuante di lieve entità del fatto per il reato di rapina

    Con la sentenza n. 86, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 628, relativo alla rapina c.d. propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante. Oggetto del giudizio a quo è l’imputazione di rapina impropria ascritta a due soggetti che avrebbero prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore e sarebbero riusciti a sottrarsi all’intervento del personale dell’esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciati nei pressi dell’esercizio stesso mentre consumavano del pane.

    Voce Gisella Longo

    • 2 min
    Telefonate con i figli minori: irragionevole un regime più restrittivo

    Telefonate con i figli minori: irragionevole un regime più restrittivo

    TELEFONATE CON I FIGLI MINORI: IRRAGIONEVOLE UN REGIME PIÙ RESTRITTIVO A CARICO DI CONDANNATI PER REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CHE ABBIANO ACCESSO AI BENEFICI PENITENZIARI

    Se un detenuto è stato condannato per un reato compreso nell’elenco dell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, ma ha in concreto accesso a tutti i benefici penitenziari, è irragionevole sottoporlo a un regime più restrittivo rispetto a quello ordinario solo per quanto riguarda le telefonate con i propri figli minori.

    Voce Gisella Longo

    • 4 min
    Unione civile e rettificazione di sesso: i diritti della coppia non si estinguono nell’attesa di contrarre matrimonio.

    Unione civile e rettificazione di sesso: i diritti della coppia non si estinguono nell’attesa di contrarre matrimonio.

    Nell’ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 66 del 2024,che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
    Voce Gisella Longo

    • 5 min

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