49 episodes

ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Il progetto canali tematici, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense, parte ufficialmente il 14 marzo 2016 con la nascita di MF Lavoro.

L’idea alla base dell’iniziativa era quella di creare un ambiente on line di informazione e approfondimento sulle tematiche del diritto del lavoro utilizzando la piattaforma Telegram che meglio di altre si adattava al progetto in essere.

Gli apprezzamenti per l’iniziativa determinarono successivamente la nascita degli altri canali tematici in diritto civile, penale e amministrativo, nonché un canale dedicato alla rassegna stampa.

Sui canali quotidianamente vengono analizzati gli argomenti di maggiore attualità per la classe forense, il tutto corredato dalle sentenze integrali più recenti sia di legittimità che di merito, di fatto una vera e propria banca dati giuridica gratuita a disposizione dell’avvocatura.

La mission del progetto è quella di aggiornare e informare i colleghi per lo svolgimento della loro attività attraverso uno strumento non solo di facile consultazione (Telegram) e scaricabile su tutti i sistemi operativi, sia su smartphone che personal computer, ma anche alternativo e innovativo rispetto a quelli tradizionali (banche dati e riviste).

Gli avvocati che curano l’aggiornamento dei canali, tutti iscritti al foro di Avellino, sono: l’Avv. Elena Ferrara, l’Avv. Melita Festa, l’Avv. Maria Vaccarello, l’Avv. Mauro Alvino e l’Avv. Italo Meoli.

4 CANALI TEMATICI SU TELEGRAM:
https://t.me/movimentoforenseavellino
https://t.me/MFLAVORO
https://t.me/rassegnapenale
https://t.me/rassegnacivile
3 GRUPPI TEMATICI SU FACEBOOK:
MF LAVORO
https://www.facebook.com/mflavoro/
RASSEGNA CIVILE
https://www.facebook.com/groups/1656252011338172/?fref=ts
RASSEGNA PENALE
https://www.facebook.com/groups/374680726265275/?fref=ts

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ll nuovo programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Il progetto canali tematici, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense, parte ufficialmente il 14 marzo 2016 con la nascita di MF Lavoro.

L’idea alla base dell’iniziativa era quella di creare un ambiente on line di informazione e approfondimento sulle tematiche del diritto del lavoro utilizzando la piattaforma Telegram che meglio di altre si adattava al progetto in essere.

Gli apprezzamenti per l’iniziativa determinarono successivamente la nascita degli altri canali tematici in diritto civile, penale e amministrativo, nonché un canale dedicato alla rassegna stampa.

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Gli avvocati che curano l’aggiornamento dei canali, tutti iscritti al foro di Avellino, sono: l’Avv. Elena Ferrara, l’Avv. Melita Festa, l’Avv. Maria Vaccarello, l’Avv. Mauro Alvino e l’Avv. Italo Meoli.

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    JUSONAIR – AMMINISTRATIVO – TAR LAZIO, DEL 24 GIUGNO 2019 N. 8237

    JUSONAIR – AMMINISTRATIVO – TAR LAZIO, DEL 24 GIUGNO 2019 N. 8237

    ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
    Nella puntata di oggi ci occuperemo di:

    Sanabilità delle opere abusive in area vincolata – Tar Lazio, del 24 giugno 2019 n. 8237

    Oggi commenteremo la sentenza del Tar Lazio, del 24 giugno 2019 n. 8237 in tema di Sanabilità delle opere abusive in area vincolata.
    Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune dove è sito un immobile di sua proprietà, recante diniego di condono edilizio, unitamente ai presupposti pareri negativi a carattere paesaggistico e archeologico, proponendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
    Il diniego di condono edilizio si fonda sul parere paesistico negativo del Comune, che a sua volta presuppone il parere vincolante negativo della competente Soprintendenza.
    Detti avvisi negativi si fondano: – sulla ritenuta non sanabilità degli abusi di Tipologia 1 ai sensi della L. n. 326/2003 in area paesisticamente vincolata; – sull’insussistenza della conformità paesaggistica (in quanto l’intervento edilizio risulta eseguito in contrasto con le disposizioni del P.R.G. vigente, nonché della compatibilità paesaggistica in relazione alle caratteristiche dell’intervento, considerato non coerente con le caratteristiche del paesaggio tutelato.
    Secondo il tar il ricorso introduttivo è infondato e l’ampliamento edilizio in questione non è sanabile.
    Il T.A.R romano si è pronunciato sulla tipologia di opere sanabili in base al cosiddetto terzo condono edilizio. In punto di diritto ha rilevato che l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, numeri da 1 a 3 (ossia opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio).
    Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (appunto restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ( Consiglio di Stato Sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).
    Non sono sanabili quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (in tal senso più volte si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n. 1935). Il comma 26 dell’art. 32 del legge n. 326 del 2003 deve essere interpretato nel senso della sanabilità in ambito nazionale degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 nell’ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 (di inedificabilità relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.

    A cura dell’Avv. Maria Vaccarello

    • 7 min
    JUSONAIR – PENALE – CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 MAGGIO 2019 (UD. 25 OTTOBRE 2018), N. 20808

    JUSONAIR – PENALE – CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 MAGGIO 2019 (UD. 25 OTTOBRE 2018), N. 20808

    ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
    Nella puntata di oggi ci occuperemo di:

    Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 20808

    Secondo cui «la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato».

    A cura dell’Avv. Mauro Alvino

    • 11 min
    JUSONAIR – LAVORO – CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – ORDINANZA N. 9006 DEL 1° APRILE 2019

    JUSONAIR – LAVORO – CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – ORDINANZA N. 9006 DEL 1° APRILE 2019

    ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
    Nella puntata di oggi ci occuperemo di:

    Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ordinanza n. 9006 del 1° aprile 2019

    Validità e impugnabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.

    A cura dell’Avv. Italo Meoli

    • 10 min
    JUSONAIR – CIVILE – CASSAZIONE 14.5.2019 N 12715

    JUSONAIR – CIVILE – CASSAZIONE 14.5.2019 N 12715

    ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
    Nella puntata di oggi ci occuperemo di:

    Corte di Cassazione 14.5.2019 n. 12715

    Credito verso il condominio e pignoramento presso terzi al singolo condomino.

    Il creditore del condominio con titolo esecutivo verso il condominio, può procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali ex art. 2740 e 2910 cc, inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi ex artt. 543 cpc e ss.

    A cura dell’Avv. Carmela Festa

    • 10 min
    JusOnAir – Amministrativo – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696

    JusOnAir – Amministrativo – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696

    ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
    Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696
    Oggi commenteremo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 in tema di edilizia ed onere probatorio circa la data di realizzazione dell’opera oggetto di domanda di sanatoria.
    L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).
    Ai fini della prova del momento di realizzazione dell’abuso, le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione, ovvero le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2782 e 27 maggio 2010 n. 3378).
    L’indagine sulla veridicità ed effettività di quanto viene dichiarato nell’istanza di condono edilizio costituisce compito specifico dell’amministrazione comunale; la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è riservata al Comune e detto potere/dovere di vigilanza concerne anche la attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di provvedimenti di condono edilizio. A carico dell’amministrazione comunale raggiunta dall’istanza di condono edilizio l’art. 31, comma 2, l. 47/1985 pone una indagine istruttoria per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono, che si sviluppa attraverso due criteri alternativi: il criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti.
    Gli elementi documentali prodotti in giudizio, secondo il Consiglio di Stato, non sono idonei a comprovare con certezza l’epoca di ultimazione dei lavori ritenuti abusivi, in assenza, peraltro, della certificazione di ultimazione dei lavori. L’affermazione secondo la quale le opere abusive sarebbero state realizzate durante la costruzione dell’edificio assentito con la concessione edilizia n. 3253 del 21 maggio 1983, non costituisce elemento a favore della preesistenza delle opere abusive alla data del 1° ottobre 1983 e ciò a causa della stretta vicinanza di tempo tra i due eventi che lascia presumere piuttosto, in assenza di altri elementi probatori, che la costruzione del fabbricato non fosse “completata” secondo le indicazioni di cui all’art. 31, comma 2, l. 47/1985 sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale (in ragione dei criteri innanzi descritti).
    Nel corso del giudizio potevano essere prodotti elementi documentali idonei a dimostrare il completamento delle opere in epoca antecedente il 1° ottobre 1983, ma ciò non è avvenuto, se non con documentazione inidonea a tale scopo, come – ad esempio – le pose fotografiche depositate ma prive di ogni possibile o utile elemento idoneo a comprovare l’epoca della costruzione in parte abusiva.
    In conclusione ai fini delle istanze di sanatoria edilizia, in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edi

    • 10 min
    JusOnAir – Penale – Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019

    JusOnAir – Penale – Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019

    ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
    Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
    Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 22533 del 2019
    Secondo cui «fermo restando il dovere del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere ufficioso di applicare la sospensione condizionale della pena, l’imputato, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di appello».

    A cura dell’Avv. Mauro Alvino

    • 9 min

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