Diritto privato: le obbligazioni Daniele Bausi
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Le obbligaIoni.
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Facoltà di scelta: Art 1286 c.c.
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Obbligazioni alternative e facoltative
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Obbligazioni alternative, facoltative e cumulative. -
Differenza tra diritti assoluti e relativi: Santoro-Passarelli
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Distinzione tra diritti assoluti e diritti reali.
Dottrine generali del diritto civile. Francesco Santoro-Passarelli. -
Accollo: Art 1273 c.c.
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Art. 1273 codice civile.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta. -
Espromissione: art 1272 c.c.
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Art 1272 codice civile.
Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporre la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima della espromissione.