Ciao, Internet! con Matteo Flora

Matteo Flora

Io sono Matteo Flora, mi occupo di #Reputazione Digitale, la insegno in Università e faccio consulenza ad Aziende, Enti e Professionisti con le mie aziende. E con Ciao, Internet! racconto come la Rete ci cambia.

  1. Jun 17

    ANTITRUST contro APPLE: backup iPhone solo iCloud e lock-in (DMA) #1559

    Cambiare iPhone per passare ad altro è “libero” solo sulla carta: il problema vero è portarsi dietro la propria vita digitale. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria su Apple perché il backup completo di iPhone e iPad (app, impostazioni, messaggi, preferenze) risulta effettuabile solo tramite iCloud, mentre i servizi cloud concorrenti possono sincronizzare al massimo porzioni dei dati (foto e file), non l’intero dispositivo. Il punto non è un divieto scritto, ma l’assenza di interoperabilità: secondo l’ipotesi investigativa, Apple non renderebbe disponibili API e permessi necessari a terze parti per realizzare un backup “device-level” equivalente. L’AGCM inquadra il tema nel Digital Markets Act (DMA) e nella designazione di Apple come “gatekeeper” per iOS (settembre 2023) e iPadOS (aprile 2024), richiamando gli obblighi di interoperabilità dell’art. 6(7). Essendo il DMA applicato dalla Commissione Europea, il ruolo nazionale è soprattutto istruttorio: raccolta elementi e trasmissione del dossier a Bruxelles. Dietro la tecnica c’è una dinamica di potere: l’infrastruttura del backup è invisibile finché funziona, ma diventa una gabbia quando provi a uscire. La libertà tecnologica si misura sull’exit cost: quanto è facile migrare senza abbandonare dati, memorie e relazioni digitali. 00:00 Libertà di uscire da Apple 00:00:32 Indagine AGCM: i backup 00:01:52 Backup completo: solo iCloud 00:02:52 DMA, art. 6(7) e gatekeeper 00:04:13 Ruoli: AGCM vs Commissione UE 00:05:17 Il potere del design 00:06:41 Infrastrutture invisibili, lock-in 00:10:29 Sanzioni e costo dell’uscita

    15 min
  2. Jun 1

    FERRARI LUCE: chi non se la può permettere, brand e non clienti... #1555

    Scoppia il caso sulla prima Ferrari 100% elettrica, chiamata “Luce”: il punto non è solo se sia bella o brutta, ma cosa comunica. Perché il valore non sta nel garage di chi compra, ma nello sguardo di chi resta fuori. L’argomento “deve piacere a chi la compra” sembra buon senso, ma per un brand di lusso è un autogol: il valore-segno (Baudrillard) e la distinzione (Bourdieu) funzionano solo se una comunità ampia riconosce quel confine e lo convalida. Persino il desiderio del cliente “dentro” passa dal desiderio mimetico (René Girard): il miliardario vuole l’oggetto anche perché sa che tutti lo vorrebbero. E poi ci sarebbe anche un secondo tema: la trasparenza degli influencer invitati all’evento e la compliance con le regole italiane su contenuti pubblicitari e disclosure, ma non divaghiamo... Quando un mito smette di “donarsi” simbolicamente alla collettività (Mauss) e diventa pura merce per pochi, il conto non arriva subito dal sold-out, ma dal tempo: dall’immaginario condiviso, da ciò che i ragazzi continueranno (o smetteranno) di sognare. 00:00 Due cose che fanno discutere 00:01:08 Influencer e trasparenza mancata 00:03:27 L’autogol: “piace a chi compra” 00:04:48 I fatti del reveal 00:06:20 Borsa, meme e reazioni 00:07:52 Ferrari come valore-segno 00:10:31 Distinzione e desiderio mimetico 00:16:22 Il mito come dono collettivo #Ferrari #Branding #Marketing #AutoElettrica

    30 min
  3. May 14

    POSTE, multa da 12,5 milioni: antifrode o sorveglianza? #1553

    12,5 milioni di euro di sanzione a Poste Italiane e PostePay: il punto non è un data breach, ma l’uso di un sistema antifrode che, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, ha trasformato l’app di home banking in un meccanismo di monitoraggio dello smartphone. L’accesso all’elenco delle app installate, a quelle in esecuzione e a vari dati tecnici non sarebbe stato una scelta: o si accetta, o l’app non funziona. Poste richiama gli obblighi di sicurezza della PSD2 per giustificare il trattamento come “obbligo legale”, ma il Garante (provvedimento 17 aprile 2026, n. 237) ribatte che una finalità legittima non autorizza qualunque mezzo: la sicurezza dei pagamenti non rende automaticamente “necessaria” una raccolta così estesa. Qui entrano in gioco minimizzazione, proporzionalità e privacy by design, oltre al rischio di function creep: sistemi nati per proteggere dalle frodi che, per accumulo di controlli, finiscono per eccedere lo scopo e normalizzare una sorveglianza permanente. La lezione vale oltre Poste: molte banche e fintech integrano moduli antifrode simili. Se questa linea regge anche dopo i ricorsi, “invocare la sicurezza” smette di essere un lasciapassare e costringe a riprogettare controlli e basi giuridiche con più rigore. 00:00 La multa e l’accusa 01:58 Provvedimento e numeri 02:23 Permessi obbligatori nell’app 02:55 ThreatMetrix: cosa monitora 04:12 PSD2 non basta 05:10 Minimizzazione e necessità 05:50 Function creep e panopticon 08:19 Impatto su banche e fintech #GDPR #Privacy #Cybersecurity #PSD2 #Fintech

    17 min

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